L’azione di responsabilità contro l’impresa che realizza lavori di modificazione e riparazione di un edificio pre-esistente ha prescrizione decennale

Secondo la Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, n.22553/2015, la responsabilità ex articolo 1669 c.c. ben puo’ essere invocata con riguardo al compimento di opere (rectius di interventi di modificazione o riparazione) afferenti ad un preesistente edificio o ad altra preesistente cosa immobile destinata per sua natura a lunga durata, le quali, in ragione di vizi del suolo (su cui la nuova opera si radica) o di difetti della costruzione (dell’opera), rovinino, in tutto o in parte, o presentino evidente pericolo di rovina ovvero gravi difetti (anche essi riferiti all’opera innovativa, non gia’ all’edificio pregresso). Con la conseguenza che anche gli autori di tali interventi di modificazione o riparazione (rectius gli esecutori delle opere integrative) possono rispondere ai sensi dell’articolo 1669 c.c. allorche’ le opere realizzate abbiano una incidenza sensibile o sugli elementi essenziali delle strutture dell’edificio ovvero su elementi secondari od accessori, tali da compromettere la funzionalita’ globale dell’immobile stesso (cfr. Cass. 4 gennaio 1993 n. 13; piu’ di recente, segue la stessa linea interpretativa, Cass. 29 settembre 2009 n. 20853).

 

 

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